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	<title>Consulenza Immobiliare &#187; Osservatorio Tasse</title>
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	<description>fatti e misfatti del mercato immobiliare napoletano</description>
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		<title>Lavoratori all&#8217;estero con case e depositi non dichiarati</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il 30 aprile il termine ultimo per mettersi in regola con la mini sanzione
Ultima chiamata per i lavoratori all&#8217;estero che non hanno dichiarato i redditi con il modello RW. Il 30 aprile prossimo scade, infatti, il termine per utilizzare il ravvedimento operoso e pagare le mini sanzioni. Chi non si metterà in regola entro questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il 30 aprile il termine ultimo per mettersi in regola con la mini sanzione</strong></p>
<p><a href=" http://www.consulenzaimmobiliare.org/2010/04/28/lavoratori-allestero-con-case-e-depositi-non-dichiarati/"><img class="size-full wp-image-9881 alignleft" title="dichiarazione_redditi" src="http://www.consulenzaimmobiliare.org/wp-content/uploads/2010/04/dichiarazione_redditi.jpg" alt="" width="250" height="191" /></a>Ultima chiamata per i lavoratori all&#8217;estero che non hanno dichiarato i redditi con il modello RW. Il 30 aprile prossimo scade, infatti, il termine per utilizzare il ravvedimento operoso e pagare le mini sanzioni. Chi non si metterà in regola entro questa data rischia gli accertamenti e le sanzioni ordinarie. Il punto su tutti gli obblighi nella circolare 11/E dell&#8217;Agenzia delle entrate.<span id="more-9880"></span></p>
<p>Gli obblighi per tutti i dipendenti &#8211; Per non correre problemi con il fisco, dunque, entro il prossimo 30 aprile occorre presentare una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2008, comprensiva del modulo RW. Per chi si avvale di questa opportunità è prevista una sanzione di 21 o 25 euro, a seconda che ci siano o no imposte da pagare. La dichiarazione riguarda le disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all&#8217;estero e lì detenute al 31 dicembre 2008. La dichiarazione integrativa, però, sana soltanto le omissioni relative al modulo RW e la mancata dichiarazione degli interessi che derivano dal conto corrente estero. Le violazioni relative ad altre attività eventualmente detenute all&#8217;estero sono invece soggette alle sanzioni ordinarie.</p>
<p>Sanzioni mini anche per i pensionati &#8211; La possibilità del ravvedimento con sanzioni ridotte riguarda anche i pensionati, ossia chi, pur non svolgendo più attività all&#8217;estero abbia mantenuto oltre confine le proprie disponibilità. La sanzione leggera si applica sia ai dipendenti pubblici che agli ex dipendenti privati attualmente in pensione.</p>
<p>Esclusi dal monitoraggio i versamenti previdenziali &#8211; In ogni caso non sono oggetto di monitoraggio fiscale i contributi previdenziali. Escluse, quindi, dall&#8217;obbligo di dichiarazione le somme versate per legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, come ad esempio il cosiddetto secondo pilastro svizzero (previdenza integrativa obbligatoria per chi lavora in Svizzera).</p>
<p>Possibile sanare anche i periodi precedenti al 2008 &#8211; Infine se si vogliono regolarizzare i periodi di imposta precedenti al 2008, è bene sapere che in caso di dichiarazione presentata, pur essendo scaduti i termini per avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, è comunque possibile presentare la dichiarazione integrativa, versando le maggiori imposte dovute e i relativi interessi. Sarà poi l’ufficio delle Entrate a richiedere il pagamento delle relative sanzioni: da 258 a 2.065 euro se non sono dovute imposte ovvero dal 133 al 266% se risultano maggiori imposte dovute; inoltre sarà dovuta la sanzione per la mancata osservanza delle disposizioni sul monitoraggio, dal 5 al 25% degli importi non dichiarati.</p>
<p>In caso di dichiarazioni omesse &#8211; Invece nel caso di dichiarazioni mai presentate non è più possibile presentare l’integrazione. In questo caso gli uffici dell’Agenzia procederanno con atti di accertamento alla contestazione delle relative sanzioni. In particolare si dovrà pagare dal 160 al 320% in tutti i casi in cui da una dichiarazione dei redditi non presentata risultano imposte dovute in riferimento a redditi prodotti all’estero.</p>
<p>Obbligatorio il modello RW da quest&#8217;anno anche per chi ha case di vacanza che non danno reddito &#8211; per chi avesse comprato casa all&#8217;estero solo nel 2009 o avesse solo case a disposizione, e quindi non tassate, è bene ricordare che dalla prossima dichiarazione è obbligatorio anche in questo caso presentare il modulo RW del modello Unico. La compilazione del modello, che va presentato entro la scadenza di Unico, ossia entro il 30 settembre, non ha alcuna influenza sui redditi tassati, ossia il valore della casa all&#8217;etero non si somma con gli altri redditi, e quindi la presentazione del modello non ha alcuna influenza sull&#8217;Irpef da pagare. <br />Antonella Donati</p>
<p>fonte:la repubblica</p>
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		<title>Vendita immobili. Si torna alla normativa Visco Bersani</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217;abrogazione delle norme attribuenti agli uffici il potere di rettificare la dichiarazione Iva e il reddito d&#8217;impresa del contribuente che avesse dichiarato, nella cessione di beni immobili, un corrispettivo inferiore al valore normale degli stessi, produce effetti, con riguardo alle situazioni non ancora definite, anche per il periodo precedente alla loro introduzione (Dl 223/2006).
Questo ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=" http://www.consulenzaimmobiliare.org/2010/04/21/vendita-immobili-si-torna-alla-normativa-visco-bersani/"><img class="alignleft size-full wp-image-9829" title="visco-bersani" src="http://www.consulenzaimmobiliare.org/wp-content/uploads/2010/04/visco-bersani.jpg" alt="" width="323" height="137" /></a>L&#8217;abrogazione delle norme attribuenti agli uffici il potere di rettificare la dichiarazione Iva e il reddito d&#8217;impresa del contribuente che avesse dichiarato, nella cessione di beni immobili, un corrispettivo inferiore al valore normale degli stessi, produce effetti, con riguardo alle situazioni non ancora definite, anche per il periodo precedente alla loro introduzione (Dl 223/2006).</p>
<p>Questo ha precisato l&#8217;Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 14 aprile. L&#8217;intervento dell&#8217;Amministrazione fa così chiarezza sugli &#8220;effetti temporali&#8221; della modifica normativa, operata dalla legge comunitaria 2008.<span id="more-9828"></span> Dal Dl 223/2006 alla Comunitaria 2008 Il decreto legge 4 luglio 2006 aveva introdotto una presunzione legale relativa a favore degli uffici che, nell&#8217;ambito dell’attività di accertamento dell&#8217;Iva (articolo 54, terzo comma, Dpr 633/19712) e del reddito d&#8217;impresa (articolo 39, primo comma, lettera d), del Dpr 600/1973), collegata alle cessioni di immobili, potevano provare &#8220;l&#8217;infedeltà&#8221; sulla base dello scostamento tra il corrispettivo delle cessioni e il valore normale dei beni.</p>
<p>Valore normale, per la cui individuazione era poi arrivato &#8211; facendo seguito alla relativa previsione contenuta nella Finanziaria 2007 &#8211; il provvedimento del direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate 27 luglio 2007 (cosiddetto provvedimento &#8220;valori OMI&#8221;, l&#8217;Osservatorio del mercato immobiliare dell&#8217;Agenzia del Territorio). Successivamente, considerata l&#8217;incompatibilità &#8211; in relazione all&#8217;Iva &#8211; dell&#8217;intervento normativo, gli articoli 54 del Dpr 633/1972 e 39 del Dpr 600/1973 sono stati riportati &#8220;allo stato originario&#8221;, eliminando le disposizioni figlie del &#8220;Visco-Bersani&#8221; e ripristinando, in sostanza, il quadro normativo esistente prima del 4 luglio 2006. Ma, con riguardo alle situazioni non ancora definite, cosa accade per il periodo compreso fra l&#8217;entrata in vigore del decreto legge 223/2006 (4 luglio 2006) e la decorrenza delle disposizioni contenute nella Comunitaria 2008 (15 luglio 2009 per l’Iva e 29 luglio 2009 per le imposte sui redditi)?</p>
<p>Il chiarimento dell&#8217;Agenzia<br />L&#8217;Amministrazione ha, come anticipato, chiarito che l&#8217;abrogazione della presunzione legale relativa, a suo tempo introdotta dal Dl 223/2006, produce effetti anche con riferimento al periodo pregresso: &#8220;Tanto si desume dalla circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, paragrafo 12.4, con la quale è stato affermato che la norma introdotta dal decreto-legge n. 223 del 2006 (e – a maggior ragione – la successiva norma abrogativa) ha natura procedimentale e che, pertanto, ha efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d&#8217;imposta ancora accertabili&#8221;.</p>
<p>Lo scostamento fra valore normale dell&#8217;immobile e corrispettivo dichiarato della cessione ritorna, quindi, ad avere la valenza di elemento presuntivo semplice senza limiti temporali, con gli uffici che sono, di conseguenza, chiamati a esaminare le controversie pendenti, abbandonando quelle derivanti da accertamenti &#8211; alla luce del modificato quadro normativo &#8211; non adeguatamente provati. Accertamenti, cioè, non basati, su ulteriori elementi idonei a supportare la pretesa di recupero (come, ad esempio, il mutuo richiesto dall&#8217;acquirente per un importo che eccede quello della compravendita, prezzi emergenti dalla ricostruzione dei ricavi operata in seguito a indagini finanziarie, oppure da precedenti atti di compravendita aventi a oggetto lo stesso immobile), che si affiancano alla sola e semplice differenza fra il valore normale e il corrispettivo.</p>
<p>fonte:  <a href="  http://www.edilio.it/home-page/p_1.html">edilio</a></p>
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		<title>L’Agenzia delle Entrate detta nuove regole per le imposte ipocatastali</title>
		<link>http://www.consulenzaimmobiliare.org/2010/03/15/l%e2%80%99agenzia-delle-entrate-detta-nuove-regole-per-le-imposte-ipocatastali/</link>
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		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cessione di casa e box? L’imposta deve essere unica
L’Agenzia delle Entrate mette ordine nella normativa riguardo le imposte ipocatastali e, al fine di cancellare le difformità di comportamento dei suoi uffici, con la circolare 10/E del 12 marzo, fornisce una direttiva cui adeguarsi: l’imposta di registro va pagata una volta sola e in misura fissa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cessione di casa e box? L’imposta deve essere unica</p>
<p><a href=" http://www.consulenzaimmobiliare.org/2010/03/15/l%e2%80%99agenzia-delle-entrate-detta-nuove-regole-per-le-imposte-ipocatastali/"><img class="alignleft size-full wp-image-9657" title="logo_agenzia_entrate___crop_rsz_200x200" src="http://www.consulenzaimmobiliare.org/wp-content/uploads/2010/03/logo_agenzia_entrate___crop_rsz_200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>L’Agenzia delle Entrate mette ordine nella normativa riguardo le imposte ipocatastali e, al fine di cancellare le difformità di comportamento dei suoi uffici, con la circolare 10/E del 12 marzo, fornisce una direttiva cui adeguarsi: l’imposta di registro va pagata una volta sola e in misura fissa, a prescindere dalle pertinenze interessate da un atto di compravendita.</p>
<p>L’indicazione del Fisco<br /> <span id="more-9656"></span><br />Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, dunque, gli atti di compravendita tra le stesse parti, soggetti a Iva, aventi a oggetto un fabbricato abitativo e più pertinenze scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro) e una sola volta, a prescindere dal numero degli immobili pertinenziali e dall&#8217;aliquota Iva a essi applicabile. La decisione riguarda gli atti assoggettati a Iva, quelli relativi, cioè, a vendite effettuate dall&#8217;impresa costruttrice o da quella che vi ha eseguito interventi di ristrutturazione o restauro, entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori.</p>
<p>Il caso</p>
<p>Concretamente, la direttiva dell’Agenzia riguarda la cessione tra le stesse parti di un&#8217;abitazione e due box, cantine o posti auto. Fino all’ultima decisione, si è registrata disuniformità nei comportamenti dei differenti uffici fiscali: alcuni, infatti, hanno applicato più imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per ciascuna pertinenza, nei casi in cui queste scontino aliquote Iva differenziate.</p>
<p>Le basi della decisione</p>
<p>Per raggiungere la nuova disposizione in materia, i tecnici dell&#8217;Agenzia sono partiti dalla definizione civilistica (articolo 817 c.c.) di pertinenza – destinazione durevole e funzionale di un bene a servizio o ornamento del bene principale da parte del proprietario o da chi è titolare di altro diritto reale su di esso – e dalla necessità che il vincolo pertinenziale sia evidenziato nell&#8217;atto di compravendita. Se con un unico atto viene effettuata la compravendita di un immobile abitativo e di più pertinenze, ci si trova dunque in presenza di un unico negozio complesso, in cui le diverse disposizioni derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, e che pertanto sconta l&#8217;imposta di registro in misura fissa e per una sola volta, indipendentemente dall&#8217;aliquota Iva applicata alle singole pertinenze.</p>
<p>fonte: borsa italiana</p>
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		<title>Affitti in nero. Il vero problema</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>costa</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Per il Sunia, il sindacato inquilini, l’evasione fiscale in ambito immobiliare riguarderebbe oltre un milione e mezzo di case.
Lo scorso anno dai controlli svolti dalla Guardia di Finanza è emerso che su 2.639 verifiche l’evasione fiscale complessiva ammonterebbe a circa 18 milioni di euro, di cui 13 milioni riguardano gli affitti. Numeri che danno un’idea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=" http://www.consulenzaimmobiliare.org/2010/03/08/affitti-in-nero-il-vero-problema/"><img class="alignleft size-full wp-image-9624" title="affitti_in_nero" src="http://www.consulenzaimmobiliare.org/wp-content/uploads/2010/03/affitti_in_nero.jpg" alt="Affi in nero " width="200" height="196" /></a>Per il Sunia, il sindacato inquilini, l’evasione fiscale in ambito immobiliare riguarderebbe oltre un milione e mezzo di case.</p>
<p>Lo scorso anno dai controlli svolti dalla Guardia di Finanza è emerso che su 2.639 verifiche l’evasione fiscale complessiva ammonterebbe a circa 18 milioni di euro, di cui 13 milioni riguardano gli affitti. Numeri che danno un’idea precisa della grandezza del fenomeno, il quale, non riguarda soltanto i contratti di locazione ma anche i contratti di compravendita immobiliare. L&#8217;evasione totale accertata per questi ultimi ammonterebbe a 5,4 milioni di euro.<span id="more-9621"></span></p>
<p>Alcune inchieste giornalistiche, hanno dimostrato come molte case vengono date in affitto con canoni altissimi ad extracomunitari clandestini, studenti, lavoratori in trasferta, il tutto senza lasciare nessuna traccia contabile. Un’evasione fiscale che oltre a far danno all’economia del paese, va a colpire quelle categorie di persone più deboli.</p>
<p>Gli studi del Sunia fotografano dunque una situazione ben precisa, il 40% dei contratti sfugge al fisco, generando una voragine importante nei conti statali.</p>
<p>Il primo posto in questa speciale graduatoria, spetta a Milano seguita a ruota da Genova, Roma, Vicenza, Napoli, Salerno e Torino. Il fenomeno assume proporzioni gigantesche nei centri, dove è cospicua la presenza di extra-comunitari e studenti, che per necessità sono costretti a firmare contratti palesemente irregolari, con affitti sproporzionati e diritti e garanzie quasi inesistenti.</p>
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		<title>Mercoledì 16 dicembre data ultima per versare il saldo Ici</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura ed Urbanistica]]></category>
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		<description><![CDATA[Il pagamento è ancora dovuto da tutti coloro che possiedono immobili oltre la prima casa, da chi ha case di lusso o abitazioni accatastate come A/1, A/8 e A/9, da chi non abita nell&#8217;appartamento anche se non ne possiede altri. Imposta dovuta anche dai residenti all&#8217;estero, a meno che il Comune dove ha sede l&#8217;immobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9301" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href=" http://www.consulenzaimmobiliare.org/2009/12/01/mercoledi-16-dicembre-data-ultima-per-versare-il-saldo-ici/"><img class="size-full wp-image-9301" title="saldo-ici" src="http://www.consulenzaimmobiliare.org/wp-content/uploads/2009/12/saldo-ici.jpg" alt="16 dicembre data ultima per versare il saldo Ici" width="250" height="177" /></a><p class="wp-caption-text">16 dicembre data ultima per versare il saldo Ici</p></div>
<p>Il pagamento è ancora dovuto da tutti coloro che possiedono immobili oltre la prima casa, da chi ha case di lusso o abitazioni accatastate come A/1, A/8 e A/9, da chi non abita nell&#8217;appartamento anche se non ne possiede altri. Imposta dovuta anche dai residenti all&#8217;estero, a meno che il Comune dove ha sede l&#8217;immobile non abbia esentato anche questa tipologia di abitazione.</p>
<p>La legge che ha abolito l&#8217;Ici e i poteri dei Comuni &#8211; Dal giugno 2008 non c&#8217;è più obbligo di pagamento dell&#8217;Ici solo per chi utilizza direttamente l&#8217;immobile che possiede come abitazione principale. In tutti gli altri casi, invece, fa testo solo ed esclusivamente quello che decide il Comune, e ciascun Comune è libero di riconoscere o meno l&#8217;esenzione senza che ci si possa appellare ad alcuna normativa nazionale contro questa decisione. <span id="more-9300"></span>La verifica da fare in questo caso è quella sulle abitazioni &#8220;assimilate&#8221; all&#8217;abitazione principale: solo quando nella delibera comunale sull&#8217;Ici viene stabilita l&#8217;&#8221;assimilazione&#8221; anche per altri immobili oltre la prima casa in cui si è residenti scatta l&#8217;esclusione dal pagamento. Sono però esclusi gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Per case di prestigio, ville e dimore storiche non ci sono novità e continua ad applicarsi la precedente detrazione di 103 euro, o quella più elevata eventualmente prevista dal Comune.</p>
<p>Niente Ici per la casa in cooperativa &#8211; L&#8217;abolizione dell&#8217;Ici per legge riguarda anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Lo stesso per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari.</p>
<p>Via l&#8217;imposta anche per le pertinenze se già previsto in passato &#8211; Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell&#8217;abitazione principale anche se si tratta di immobili accatastati separatemnte, ma la legge ha stabilito che spetta al Comune stilare l&#8217;elenco delle pertinenze che godono di questo regime. Quindi zanche in questo caso l&#8217;abolizione dell&#8217;imposta riguarda esclusivamente le pertinenze -  box, posto auto, soffitte e cantine &#8211; per le quali il Comune ha deciso di riconoscere il diritto all&#8217;esenzione.</p>
<p>In caso di usufrutto o altri diritti sugli<br />
immobili -  Soggetti all&#8217;Ici sono tutti i proprietari degli immobili. In questa categoria rientrano anche i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione: quando è presente un diritto di questio genere non paga le imposte il nudo proprietario ma il titolare del diritto stesso. Il nudo proprietario, invece, non si deve preoccupare di nulla. Questo principio si applica anche nel caso di appartamenti ereditati dal coniuge supertite e dai figli: per legge il titolare del diritto di abitazione è il coniuge, quindi i figli non debbono dichiarare la casa ai fini fiscali, e neppure pagare l&#8217;Ici.</p>
<p>In caso di comproprietà &#8211; Poichè l&#8217;esenzione riguarda solo chi utilizza effettivamente l&#8217;immobile, nelle situazioni di comproprietà  tutti gli interessati residenti in casa sono esclusi dal pagamento. Invece, ad esempio nel caso di fratello e sorella, proprietari ognuno al 50 per cento, se solo la sorella abita la casa,  l&#8217;esenzione per legge spetta solo a lei. Per il fratello, invece, fa testo quello che ha deciso il Comune.</p>
<p>Le case date in uso ai familiari -  Per le case date in uso ai familiari, come dicevamo, l&#8217;unico riferimento è la delibera comunale che abbia o meno &#8220;assimilato&#8221; queste case all&#8217;abitazione principale. Quando è così anche per le case date in uso gratuito ai parenti c&#8217;è la piena esenzione. Attenzione, però: non tutti i parenti sono &#8220;uguali&#8221;, e quindi ci sono Comuni che hanno deciso di riconoscere l&#8217;esenzione,ad esempio, anche ai parenti di secondo e terzo grado, e altri che, invece, hanno limitato questo beneficio alle case date in uso gratuito dal proprietario solo ai familiari in linea retta, ossia figli e genitori.</p>
<p>Per le case in uso ai parenti può essere richieste il comodato registrato &#8211; Inoltre è bene verificare se il Comune richieda o meno la registrazione del comodato, ossia del contratto con il quale viene concesso l&#8217;uso gratuito. Se questo è richiesto non si può avere l&#8217;esenzione se non si paga l&#8217;imposta di registro una tantum di 168 euro.</p>
<p>Esenzione di legge per l&#8217;appartamento assegnato dal giudice &#8211; Fa eccezione alla libertà di scelta dei Comuni la casa assegnata dal giudice in caso di sentenza di separazione o divorzio. In questa situazione al coniuge che è stato costretto a lasciare l&#8217;appartamento di proprietà, infatti, spetta l&#8217;esenzione di legge.  La norma si applica a patto che chi ha lasciato la casa coniugale non sia proprietario o titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altri immobili situati nello stesso Comune.</p>
<p>Per gli immobili dati in locazione restano in vigore le agevolazioni previste in passato &#8211; Nessuna novità, invece, per chi possiede un immobile dato in locazione. In questo caso l&#8217;Ici si paga e non c&#8217;è nessuna nuova agevolazione ma si può continuare a godere di quelle previste in passato. Così se si tratta di contratti a canone agevolato o agli studenti si ha sempre il diritto ad uno sconto sull&#8217;imposta, in tutti i casi in cui questo è previsto dal Comune.</p>
<p>Ancora obbligo di pagamento per i residenti all&#8217;estero &#8211; Infine per i cittadini italiani residenti all&#8217;estero l&#8217;immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, si considera sempre adibito ad abitazione principale a condizione che non risulti locato. Non c&#8217;è però esenzione dall&#8217;imposta. Si ha quindi diritto alla detrazione di 103 euro ma nulla di più, a meno che il comune non abbia deciso altrimenti.</p>
<p>Le rate,  le aliquote e le compensazioni &#8211; Quanto ai calcoli, per il saldo si applicano le aliquote e le eventuali nuove detrazioni deliberate per il 2009,  effettuando il conguaglio con quanto già versato a titolo di acconto.<br />
Il pagamento dell&#8217;imposta può essere effettuato con il modello F24 (presso le banche convenzionate; presso gli uffici postali; al concessionario della riscossione; per via telematica. Utilizzando l&#8217;F24  è anche possibile compensare l&#8217;imposta dovuta con eventuali crediti Irpef per  quali non sia stato già richiesto il rimborso.<br />
Antonella Donati</p>
<p>fonte:la repubblica</p>
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		<title>Piano casa. Ampliamento lastrico solare</title>
		<link>http://www.consulenzaimmobiliare.org/2009/11/17/piano-casa-ampliamento-lastrico-solare/</link>
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		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Sono proprietario in Assemini (CA) di un attico con lastrico solare sovrastante il mio appartamento e sono proprietario anche del lastrico solare
sovrastante l’ appartamento a fianco di proprietà di altri. I 2 lastrici solari non hanno rendita catastale e hanno accatastamenti autonomi in categoria F/5, separati dall’ appartamento. Ho comprato l’ appartamento con un abuso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.consulenzaimmobiliare.org/wp-content/uploads/2009/11/domanda_ico.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9184" title="domanda_ico" src="http://www.consulenzaimmobiliare.org/wp-content/uploads/2009/11/domanda_ico.jpg" alt="domanda_ico" width="104" height="90" /></a>Sono proprietario in Assemini (CA) di un attico con lastrico solare sovrastante il mio appartamento e sono proprietario anche del lastrico solare<br />
sovrastante l’ appartamento a fianco di proprietà di altri. I 2 lastrici solari non hanno rendita catastale e hanno accatastamenti autonomi in categoria F/5, separati dall’ appartamento. Ho comprato l’ appartamento con un abuso edilizio orribile effettuato dal precedente proprietario, ma al momento del rogito era tutto regolarmente sanato e quando ho chiesto informazioni al Catasto e al Comune mi è stato detto che la voumetria abitabile era quella compresa dell’ abuso edilizio di 40 m quadri sanati.<br />
Ora chiedo se posso ulteriormente ampliare sul lastrico solare sovrastante l’appartamento a fianco al mio e poi fare dopo l’accatastamento unico (in sostanza unire le due unità immobiliari.<br />
Posso eventualmente costruire su entrambi i lastrici solari che sono comunicanti?<br />
Quanto costa una perizia con certificazione della sopportabilità della nuova costruzione sul sottostante edificio?<br />
I condomini, sopratutto quello sottostante uno dei miei lastrici solari, possono opporsi visto che la nuova legge sul piano casa recita spesso:” in deroga alle precedenti leggi viggenti” , se un architetto fa un progetto che migliori l’estetica di tutta la palazzina?<br />
Ancora, a quanto ammontano le spese di indennizzo se dovute?<br />
Non e’ che alla fine è meglio comprarsi un’ altro appartamento e lasciar perdere il piano casa?<br />
<span id="more-9185"></span></p>
<p><a href="http://www.consulenzaimmobiliare.org/wp-content/uploads/2009/11/risp_ico.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9186" title="risp_ico" src="http://www.consulenzaimmobiliare.org/wp-content/uploads/2009/11/risp_ico.jpg" alt="risp_ico" width="104" height="90" /></a>Il piano casa della Regione Sardegna sembra non prevendere limitazioni alle agevolazioni del piano   casa nazionale sugli immobili sanati.<br />
Per usufruire delle agevolazioni sul piano casa, bisogna comunque chiedere la Dia, quindi l&#8217;ipotesi di ampliare e poi accatastare è fattibile, previa presentazione Dia.<br />
Per sapere se può o meno costruire su entrambi i lastrici solari bisogna, capire come ha recepito le normative sul piano casa il suo comune.<br />
Visto che alla fine a  pronunciarsi sul piano casa, saranno i comuni le consiglio di rivolgersi all&#8217;ufficio tecnico del suo comune.<br />
Il costo di una perizia certificata, dipende da molteplici fattori, non ultimo i piani del condominio e i metri cubi dello stabile, anche per le spese di indennizzo che sono sicuramente dovute i costi dipendono da vari fattori.<br />
Sicuramente non sono spese che conviene affrontare da solo.I condomini posso opporsi sempre dal momento che l&#8217;assemblea condominiale è sovrana sulle spese condominiali.<br />
Comprare o meno un&#8217;altro appartamento bisogna capire,  il costa delle varie perizie tecniche al quale aggiungere i costi del piano casa.<br />
La domanda nasce spontanea diceva il buon Lubrano<br />
Qual&#8217;è il valore di mercato di un immobile con le stesse carateristiche?</p>
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		<title>Locazioni. La cedolare secca può far emergere il sommerso</title>
		<link>http://www.consulenzaimmobiliare.org/2009/11/16/locazioni-la-cedolare-secca-puo-far-emergere-il-sommerso/</link>
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		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfa3</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Si è parlato tanto di cedolare secca e si è detto che il peso per le casse pubbliche è superiore ai vantaggi derivanti dal recupero Irpef, conseguente all&#8217;emersione del nero nel comparto della locazione,
lo dice in una nota dal presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici.
La questione è assai più complessa perché si tratta di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9181" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href=" http://www.consulenzaimmobiliare.org/2009/11/16/locazioni-la-cedolare-secca-puo-far-emergere-il-sommerso/"><img class="size-full wp-image-9181" title="Locazioni. La cedolare secca può far emergere il sommerso " src="http://www.consulenzaimmobiliare.org/wp-content/uploads/2009/11/strumentale1.jpg" alt="Locazioni. La cedolare secca può far emergere il sommerso " width="200" height="267" /></a><p class="wp-caption-text">Locazioni. La cedolare secca può far emergere il sommerso </p></div>
<p>Si è parlato tanto di cedolare secca e si è detto che il peso per le casse pubbliche è superiore ai vantaggi derivanti dal recupero Irpef, conseguente all&#8217;emersione del nero nel comparto della locazione,<br />
lo dice in una nota dal presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici.</p>
<p>La questione è assai più complessa perché si tratta di un problema, non solo di Irpef diretta, ma di complessivo effetto propulsivo nei confronti della nostra economia e del gettito fiscale.</p>
<p>L&#8217;investimento negli immobili in locazione, a differenza di quello riguardante l&#8217;abitazione principale in proprietà, inquadrata nell&#8217;area della esenzione fiscale, è dunque un fattore di dinamismo del sistema economico. Possiamo anzitutto stimare che il nostro Paese presenti oggi un fabbisogno minimo di case in locazione da 600mila unità ad 1milione.<span id="more-9180"></span></p>
<p>Un fabbisogno &#8211; ha poi sottolineato Clerici &#8211; che non deve esser soddisfatto necessariamente mediante una nuova produzione edilizia; a seguito di adeguata incentivazione anzitutto si arginerebbero le dismissioni e si favorirebbero gli investimenti in immobili già prodotti e attualmente disponibili nel mercato della compravendita.</p>
<p>Le politiche governative di questi ultimi vent&#8217;anni, volte a favorire la proprietà della abitazione a scapito della locazione, oltre a sottrarre alla tassazione un&#8217;ingente massa economica che avrebbe potuto costituire il reddito dei locatori, ha favorito il vasto fenomeno del sommerso nel comparto delle opere manutentive: l&#8217;utente-proprietario, che risponde solo a se stesso, è molto più incline del locatore ( che peraltro può addebitarne all&#8217;inquilino una parte) a ricorrere al nero per le spese di gestione e manutenzione dell&#8217;immobile.</p>
<p>Se dunque &#8211; ha concluso il presidente di Assoedilizia &#8211; il rapporto proprietà locazione nel nostro Paese fosse livellato allo standard medio europeo si avrebbe un incremento del Pil per le opere manutentive almeno di 3/4 mld di euro. Complessivamente, con la cedolare secca potrebbe generarsi un aumento del Pil soggetto a tassazione di quasi 20 miliardi all&#8217;anno pari ad un incremento oscillante dall&#8217;1 all&#8217; 1,5 % del Pil stesso.</p>
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		<title>La detrazione Irpef del 36%</title>
		<link>http://www.consulenzaimmobiliare.org/2009/11/04/la-detrazione-irpef-del-36/</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Tasse]]></category>
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		<category><![CDATA[detrazioni irpef]]></category>
		<category><![CDATA[elenco detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>

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		<description><![CDATA[Elenco interventi che possono godere dell&#8217; agevolazioni.
Manutenzione ordinaria (riparazioni o sostituzioni senza innovazione), solo se effettuati sulle parti comuni;
manutenzione straordinaria (comprendono al loro interno anche i connessi lavori ordinari necessari al completamento dell’opera, e non soggette necessariamente ad autorizzazioni comunali);
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia;
realizzazione o acquisto dal costruttore di box o posti auto pertinenziali anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9034" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href=" http://www.consulenzaimmobiliare.org/2009/11/04/la-detrazione-irpef-del-36/"><img class="size-full wp-image-9034" title="normative7aa" src="http://www.consulenzaimmobiliare.org/wp-content/uploads/2009/11/normative7aa.jpg" alt="Agevolazioni alla detrazione Irpef del 36%" width="200" height="163" /></a><p class="wp-caption-text">Agevolazioni alla detrazione Irpef del 36%</p></div>
<p><strong>Elenco interventi che possono godere dell&#8217; agevolazioni.</strong></p>
<p>Manutenzione ordinaria (riparazioni o sostituzioni senza innovazione), solo se effettuati sulle parti comuni;<br />
manutenzione straordinaria (comprendono al loro interno anche i connessi lavori ordinari necessari al completamento dell’opera, e non soggette necessariamente ad autorizzazioni comunali);<span id="more-9033"></span></p>
<p>restauro e risanamento conservativo;</p>
<p>ristrutturazione edilizia;</p>
<p>realizzazione o acquisto dal costruttore di box o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;</p>
<p>eliminazione delle barriere architettoniche;</p>
<p>opere finalizzate alla cablatura degli edifici;<br />
opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;</p>
<p>opere finalizzate al risparmio energetico, specialmente se rivolte all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia;</p>
<p>opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica, comprendenti anche quelle necessarie alla redazione della documentazione comprovante tale sicurezza;</p>
<p>opere che, sfruttando mezzi tecnologici, siano atte a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione da parte di soggetti portatori di handicap;</p>
<p>opere destinate alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti di terzi;</p>
<p>opere destinate alla prevenzione degli infortuni domestici.</p>
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		<title>Detrazione Irpef per acquisto mobili</title>
		<link>http://www.consulenzaimmobiliare.org/2009/10/13/detrazione-irpef-per-acquisto-mobili/</link>
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		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfa3</dc:creator>
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		<category><![CDATA[acquisto mobili]]></category>
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		<category><![CDATA[detrazione irpef]]></category>
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		<description><![CDATA[
Come ottenere la detrazione IRPEF per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer 
Circolare Agenzia delle Entrate numero 35 del 17 luglio 2009
L’art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, nel quadro delle misure antirecessione, riconosce a coloro che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8829" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href=" http://www.consulenzaimmobiliare.org/2009/10/13/detrazione-irpef-per-acquisto-mobili/"><img class="size-full wp-image-8829" title="Detrazione Irpef per acquisto mobili" src="http://www.consulenzaimmobiliare.org/wp-content/uploads/2009/10/Detrazione-Irpef-per-acquisto-mobili.jpg" alt="Detrazione Irpef per acquisto mobili" width="250" height="129" /></a><p class="wp-caption-text">Detrazione Irpef per acquisto mobili</p></div>
<p><em><br />
Come ottenere la detrazione IRPEF per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer </em></p>
<p>Circolare Agenzia delle Entrate numero 35 del 17 luglio 2009</p>
<p>L’art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, nel quadro delle misure antirecessione, riconosce a coloro che fruiscono dell’agevolazione prevista in materia di ristrutturazioni edilizie limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari <span id="more-8828"></span>residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.</p>
<p>La detrazione di cui al primo periodo e’ cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.</p>
<p>Per altre informazioni:</p>
<p><a href=" http://gestcredit.wordpress.com/2009/07/16/come-ottenere-la-detrazione-irpef-per-acquisto-mobili-elettrodomestici-ad-alta-efficienza-energetica-apparecchi-televisivi-e-computer-circolare-agenzia-delle-entrate-numero-35-del-17-luglio-2009/">I soggetti che possono beneficiare della detrazione</a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Come registrare on line i contratti di locazione</title>
		<link>http://www.consulenzaimmobiliare.org/2009/08/01/come-registrare-on-line-i-contratti-di-locazione/</link>
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		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 17:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>costa</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Locazioni web è il servizio on line dell&#8217;Agenzia delle entrate, con il quale è possibile registrare un contratto di affitto e pagare la relativa imposta senza muoversi da casa.
Per poter accedere al servizio è però obbligatoria la registrazione al sito Fisconline e richiedere il relativo Pin. Una volta ottenuto il Pin si possono utilizzare tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7642" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href=" http://www.consulenzaimmobiliare.org/?p=7641&amp;preview=true"><img class="size-full wp-image-7642" title="registrare-on-line-i-contratti-di-locazione" src="http://www.consulenzaimmobiliare.org/wp-content/uploads/2009/08/registrare-on-line-i-contratti-di-locazione.jpg" alt="Registrare on line i contratti di locazione " width="200" height="272" /></a><p class="wp-caption-text">Registrare on line i contratti di locazione </p></div>
<p>Locazioni web è il servizio on line dell&#8217;Agenzia delle entrate, con il quale è possibile registrare un contratto di affitto e pagare la relativa imposta senza muoversi da casa.</p>
<p>Per poter accedere al servizio è però obbligatoria<a href=" http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/SAbilitazione.jsp"> la registrazione al sito Fisconline</a> e richiedere il relativo Pin. Una volta ottenuto il Pin si possono utilizzare tutti i servizi presenti nel sito, e quindi il servizio di registrazione dei contratti.</p>
<p>Il sistema consente di scegliere la tipologia di contratto tra tutti quelli disponibili a norma di legge:  a canone concordato, 4+4, transitori, per <a href=" http://www.consulenzaimmobiliare.org/category/vetrina-immobiliare/locazione/">studenti,</a> locazioni commerciali, per la locazione di box/posto auto.<br />
La procedura è semplice, bisogna compilare i campi relativi ai dati del proprietario e del conduttore dell&#8217;immobile è inserire l&#8217;importo del canone di locazione.<span id="more-7641"></span></p>
<p>I dati vengono trasmessi criptati e leggibili solo dall&#8217;agenzia delle Entrate.</p>
<p>Una volta terminata l&#8217;elaborazione del contratto da parte del sistema si può stampare, firmare e conservare.</p>
<p>E&#8217; possibile anche il pagamento on line, indicando i riferimenti della propria banca, sulla base dei dati inseriti il sistema pensa direttamente a calcolare l&#8217;imposta dovuta.<br />
Per effettuare il pagamento è sufficiente comunicare i dati del proprio conto corrente, anche in questo caso, una volta cocnclusa l&#8217;elaborazione dei dati si potrà stampare la ricevuta.</p>
<p><a href=" http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb1bd90e3623b12/pieghevole_locaz.pdf">Guida al servizio Locazioni web </a></p>
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