Sull’Iva responsabilità a cascata
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da www.ilsole24ore.com
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L’acquirente di un immobile (anche se si tratta di un soggetto che non agisce nell’esercizio di una partita Iva) venduto da un contribuente Iva è responsabile in solido con il venditore dell’imposta dovuta e della sanzione applicabile, se la vendita è sottofatturata. Questa disposizione della Finanziaria 2008 è oggetto della circolare Assonime 16/2008 del 10 marzo. Si tratta del comma 164 dell’articolo 1 della legge 244/07 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 febbraio). L’ammontare di cui si parla (e che lo Stato può dunque richiedere indifferentemente al venditore o all’acquirente) è l’imposta non applicata alla somma pagata “in nero” e la sanzione di importo compreso tra il cento e il duecento per cento dell’imposta non versata. Continua »





