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Comunicato Stampa da www.ferderconsumatori.it 
 
ICI: Chiarezza sull’abolizione dell’ici per la prima casa. potrebbe avere effetti negativi sui servizi essenziali ai cittadini!  
 
La prima misura annunciata dal Governo di centro destra è di abolire l’ICI sulla prima casa per tutti i proprietari di casa. 
 
La Finanziaria 2008 ha esentato completamente già circa il 40% dei proprietari di case, portando fino ad un massimo di 300 euro le detrazioni sull’ICI prima casa.  Continua »

Le indicazioni per la compilazione del modello F24 
 
da www.ilsole24ore.com

Tonino Morina Nel modello F24 debutta il codice per l’ulteriore detrazione Ici dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Si tratta del codice tributo “3900″ denominato «ulteriore detrazione Ici per abitazione principale a carico del bilancio dello Stato, prevista dall’articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», operativo dal 12 maggio 2008. Il tutto in attesa, secondo le promesse della campagna elettorale, che l’Ici sulla casa di abitazione scompaia del tutto. Continua »

da www.fiscooggi.it di Anna Maria Badiali
 
Istituito, con la risoluzione 154/E del 15 aprile, il codice tributo 3900, che consente, tramite il modello F24, l’utilizzo in compensazione della minor Ici dovuta per l’abitazione principale, grazie all’ulteriore detrazione introdotta dall’ultima Finanziaria. Con la legge 244/2007 (articolo 1, commi 5 e 7), veniva infatti riconosciuto, per la prima casa, uno sconto aggiuntivo, pari all’1,33 per mille della base imponibile e per un importo massimo annuale di 200 euro e di 16,67 euro mensile (risoluzione 11/DF del 10 aprile), a carico del bilancio dello Stato, che rimborserà ai Comuni il minor gettito realizzato. Continua »

da www.ilsole24ore.com di Sergio Trovato 
 
L’ulteriore detrazione Ici dell’1,33 per mille, prevista dalla Finanzairia 2008, va calcolata sull’unità immobiliare e le pertinenze e deve essere rapportata non alle quote di possesso, ma alla destinazione ad abitazione principale. L’unica deroga riguarda il coniuge non assegnatario della ex casa coniugale, in caso di separazione o divorzio, il quale ha diritto a usufruire dell’ulteriore detrazione in proporzione alla quota di possesso. A condizione, però, che non sia proprietario o titolare di altro diritto reale di un immobile adibito ad abitazione principale nello stesso Comune in cui è ubicata la ex casa coniugale. L’ulteriore detrazione, inoltre, si cumula con le riduzioni d’imposta concesse dai Comuni. Questi sono i chiarimenti che ha fornito il ministero dell’Economia, dipartimento delle Finanze (direzione federalismo fiscale), con la risoluzione 11 di ieri. Continua »